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Vertenza FIGC - Napoli: ecco le motivazioni della sentenza

Vertenza FIGC - Napoli: ecco le motivazioni della sentenza
domenica 12 marzo 2006, 20:362006
di Ilario Imparato

Depositate le motivazioni della sentenza, presto leggibile sul sito www.noiconsumatori.it, con cui il Giudice di Pace di Napoli Dott. Arturo Uccello accogliendo la domanda risarcitoria dei tifosi napoletani difesi dall'Avv. Angelo Pisani ha condannato la FIGC a risarcire i danni provocati con i suoi provvedimenti. Con oltre venti pagine di sentenza e una chiara e dettagliata motivazione, dichiara in una nota l'avv. Angelo Pisani, il Giudice ha riconosciuto le violazioni e contraddittorie decisioni della federcalcio a danno della squadra partenopea e quindi dei tifosi-spettatori condannandola a risarcire i danni personali ed esistenziali in favore dei supportes de Napoli mortificati e pregiudicati per il mancato ripescaggio in serie B.
Per il magistrato partenopeo la domanda dei tifosi è risultata fondata e meritevole di accoglimento ed infondate le eccezioni della FIGC in quanto ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in qualità di terzo, ossia quale spettatore tifoso della squadra di calcio partenopea, a causa dell'illecito comportamento posto in essere dalla F.I.G.C. nei confronti della Napoli Soccer. La domanda non rientra in quelle particolari materie che andrebbero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Invero, gli organismi sportivi non esercitano alcun potere autoritativo nei confronti dei soggetti "non tesserati" e dunque nei riguardi degli spettatori "tifosi", i quali viceversa, non sono titolari di un irrilevante interesse di mero fatto, bensì vantano un vero e proprio diritto soggettivo al regolare e leale svolgimento delle competizioni agonistiche sportive che proprio la FIGC come le società sportive hanno l'obbligo di tutelare mediante la giusta e corretta predisposizione ed applicazione delle norme latu sensu sportive.
Sussiste quindi, oltre alla competenza per territori, la giurisdizione della magistratura ordinaria, che ha il potere di accertare se, da parte dell'organismo sportivo, vi sia stato un comportamento colposo in violazione dell'art. 2043 c.c., quale norma primaria del neminem laedere, con conseguente lesione di un diritto soggettivo passibile di risarcimento. Tra le seguenti,secondo Pisani, alcune delle motivazioni che hanno determinato la condanna della FIGC a risarcire undici tifosi napoletani vittime di errata e contraddittoria modifica ed applicazione sulle regole del ripescaggio : " E' indubbio che la sconfitta della squadra del cuore causata da una violazione delle regole produce nel tifoso una rilevante sofferenza ed alterazione della personalità data soprattutto dalla lesione del valore fondamentale della giustizia tutelato in tutti gli articoli della nostra Costituzione ed ora anche dal Progetto costituzionale europeo (art.

107). Il tifoso della squadra di calcio partenopea, ha la legittimazione attiva e l'interesse ad agire in giudizio per ottenere il ristoro della lesione di un vero e proprio diritto soggettivo inviolabile al regolare svolgimento delle competizioni calcistiche che trova fondamento nelle norme sopra citate e soprattutto negli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Secondo il Giudice proprio la squadra del Napoli per merito sportivo e per la regolarità della sua posizione, vantava la legittima e concreta aspettativa ad accedere alla serie B mediante ripescaggio. Invece, per il campionato in corso, sono passate in serie B le squadre di Pescara, di Catanzaro e di Vicenza, e non quella di Napoli". Pertanto il magistrato analizzati gli stessi provvedimenti esibiti dalla FIGC ha accertato che la stessa ha posto in essere un'ingiusta condotta, in violazione della normativa federale e dei principi di uniformità, correttezza e buona fede, nonché del leale e corretto svolgimento delle competizioni, limitandosi inoltre ad una mera difesa tecnica, senza fornire alcuna controprova a giustifica del suo operato .
"Quindi la squadra partenopea, a causa dell'illecito commesso dalla convenuta, ha perso la concreta e ragionevole probabilità di essere ripescata per giocare nel campionato della serie B. Ma anche l'attore, a causa dello stesso illecito, ha ingiustamente subito la perdita della concreta e ragionevole probabilità di assistere al più gratificante spettacolo offerto dal campionato sportivo di serie B.
Non va infatti dimenticato che l'attore è titolare di una situazione qualificata di contatto con la danneggiata Napoli Soccer, in quanto è appassionato dello sport del calcio, è tifoso della squadra della città partenopea, la quale coincide anche con la sua città natale, ed ogni domenica paga per assistere allo spettacolo calcistico.
Più in particolare, il danno morale subito dai tifosi è il turbamento dello stato d'animo, mentre il danno esistenziale è l'alterazione della qualità della vita che si ha anche quando si viene a limitare lo svolgimento delle attività relazionali sportive e di svago, comunque necessarie per esprimere appieno la personalità.
Nella specie, certamente il tifoso ha speso denaro per assistere ad uno spettacolo scadente, nel senso che non può provare le emozioni che avrebbe avuto se il Napoli fosse stato ripescato in serie B gareggiando per la serie A, non trascorre con gioia e serenità i momenti della vita che dedica alla propria squadra del cuore, non ascolta più con affidamento le notizie relative agli eventi calcistici perché le ritiene opinabili ed ingiuste, e patisce continuamente umiliazioni e mortificazioni della dignità ed integrità morale di tifoso e di cittadino napoletano. La condanna della FIGC quindi è valida ad assicurare al danneggiato un'utilità sostitutiva che lo compensi, per quanto è possibile, delle sofferenze morali ed esistenziali subite, e tenendo conto della gravità dell'illecito, della modalità, durata e conseguenze dello stesso, nonché dell'entità e natura della lesione, dei soldi spesi per l'abbonamento sia per recarsi allo Stadio che per assistere alle partite mediante la pay-tv SKY e di tutte le circostanze del caso concreto, viene equitativamente liquidata nella somma di € 1.000,00.