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Tutte le decisioni del Giudice Sportivo. Squalificato anche Spalletti

autore
Redazione TMW
martedì 3 marzo 2009, 16:312009
autore Redazione TMW
03.03.2009 16:312009
FotoTUTTOmercatoWEB

1) SERIE A TIM

Gare del 28 febbraio e 1° marzo 2009 - Settima giornata ritorno

Atalanta-Chievo Verona 0-2
Cagliari-Torino 0-0
Internazionale-Roma 3-3
Juventus-Napoli 1-0
Lazio-Bologna 2-0
Palermo-Catania 0-4
Reggina-Fiorentina 1-1
Sampdoria-Milan 2-1
Siena-Genoa 0-0
Udinese-Lecce 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 marzo 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 73

1) SERIE A TIM

Gare del 28 febbraio e 1° marzo 2009 - Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. ATALANTA

Soc. INTERNAZIONALE

Soc. MILAN

Soc. ROMA

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Chievo Verona sostenitori della Soc. Atalanta accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Internazionale-Roma sostenitori della Soc. Internazionale accendevano due fumogeni e facevano esplodere sei petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Internazionale-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano quattro fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Milan sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in due occasioni nel corso del secondo tempo, intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società adottato idoneo modello di organizzazione e concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere un suo sostenitore, al 39° del secondo tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) ed e) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dell'Arbitro.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ARIATTI Luca (Lecce): per avere, al 33° del secondo tempo, a giuoco fermo, calpestato intenzionalmente una gamba di un avversario riverso al suolo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MANFREDINI Thomas (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere, al 37° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito un avversario con il gomito al capo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRESCIANO Marco (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FAVALLI Giuseppe (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FRANCESCHINI Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LEGROTTAGLIE Nicola (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MANTOVANI Andrea (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

MATHEU Carlos Javier (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

MIGLIACCIO Giulio (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PADALINO Marco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PALOMBO Angelo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VARGAS Juan Manuel (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VIEIRA Patrick (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZANETTI Paolo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

ZANCHETTA Andrea (Lecce)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

LANZARO Maurizio (Reggina)
MELO DE CARVALHO Felipe (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

TERZI Claudio (Bologna)

SESTA SANZIONE

FLAMINI Mathieu (Milan)
LUKOVIC Aleksander (Udinese)
PISANO Marco (Torino)
STANKOVIC Dejan (Internazionale)
TIRIBOCCHI Simone (Lecce)

QUINTA SANZIONE

COLOMBO Riccardo (Torino)
DE ASCENTIS Diego (Atalanta)
DE ROSSI Daniele (Roma)
ESPOSITO Andrea (Lecce)
PIRLO Andrea (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CHIELLINI Giorgio (Juventus)
CORINI Eugenio (Torino)
FERRARI Matteo (Genoa)
MACCARONE Massimo (Siena)
MINGAZZINI Nicola (Bologna)
MUNARI Gianni (Lecce)
SIMPLICIO Fabio Henrique (Palermo)

SECONDA SANZIONE

CAPUANO Ciro (Catania)
CRIBARI Emilson Sanchez (Lazio)
FERREIRA CAMPOS Edimo (Lecce)
KRAJCIK Matej (Reggina)
LAZZARI Andrea (Cagliari)
RIISE John Arne (Roma)
VALDES ZAPATA Jaime Andres (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

CANINI Michele (Cagliari)
PAROLA Andrea (Cagliari)
RAGGI Andrea (Sampdoria)
SENDEROS Philippe (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

PINZI Giampiero (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Roma)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

COZZA Francesco (Reggina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quinta sanzione).

QUINTA SANZIONE

FOGGIA Pasquale (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 500,00

ZANETTI Javier (Internazionale): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

PRIMA SANZIONE

BELLERI Manuel (Bologna)
SESTU Alessio (Reggina)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SPALLETTI Luciano (Roma): per avere, al termine della gara, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, contestato l'operato arbitrale con un'espressione insultante e provocatoria.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L'1 GIUGNO 2009

ANGELOZZI Guido (Lecce): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto ripetutamente all'Arbitro espressioni ingiuriose; per avere successivamente, tra le ore 18 e le ore 19, all'aeroporto di Ronchi, in presenza di decine di passeggeri in attesa dell'imbarco, aggredito verbalmente l'Arbitro ed i suoi Assistenti con una sequela di pesanti insulti.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

ZANOTTI Mario (Lecce): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale con un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.