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Taranto, l'associazione Taranto futura ricorre al Tar

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Stefano Sica
mercoledì 6 giugno 2012, 15:212012
autore Stefano Sica
06.06.2012 15:212012
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Mentre il futuro del Taranto è ancora nebuloso, con la partenza di Dionigi (direzione Reggio Calabria) che costringerebbe la società a resettare i propri programmi tecnici, un gruppo di tifosi rappresentato dall'associazione Taranto Futura (avv. Nicola Russo) ha proposto un ricorso davanti al Tar del Lazio (con notifiche inviate a Figc, Coni, Lega Pro e Ternana) per ottenere la sospensione del "provvedimento di n. 6 punti di penalizzazione sulla classifica del campionato di calcio 2011-2012 della Lega Pro - 1° divisione Girone A, comminati dalla F.I.G.C.(o chi per essa) alla 'A.S. Taranto Calcio s.r.l. (punti finali in classifica n. 63) e del "riconoscimento del titolo sportivo, di cui all''art. 52 delle norme NOIF F.I.G.C., in favore della Ternana Calcio Spa (punti finali in classifica n. 65), al fine di accedere al Campionato di calcio di Serie B". "Va da sé - continua il comunicato - che la ingiusta penalizzazione di n. 6 punti in classifica(per il semplice ritardo del pagamento degli emolumenti a giocatori e lavoratori) in danno dell''A.S. Taranto Calcio srl da parte della FIGC danneggia e mortifica non solo gli sportivi e tifosi tarantini, ma tutta la collettività tarantina (vedi sentenza citata del Tar Catania pagg.

40 e 41), fermo restando la legittimazione ad agire dei tifosi. La penalizzazione di n. 6 punti alla classifica del Taranto Calcio srl da parte della FIGC (o chi per essa) deve considerarsi altamente sproporzionata ed ingiusta, attesa la posizione dominante abusiva assunta dalla FIGC nel caso di specie, in violazione, quindi, degli artt. 81,82 e segg. del Trattato CE in materia di concorrenza, nonché degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990, in quanto applicabile, tenendo presente che, per la Unione europea, le società sportive vengono considerate imprese economiche a tutti gli effetti, con tutte le regolamentazioni, conseguenze e benefici del caso, di cui all''Ordinamento Italiano, a fronte, peraltro, nel caso di specie, delle consequenziali azioni e pratiche concordate abusive, illegittime e nulle, così come applicate nei confronti degli sportivi-tifosi e consumatori del territorio ionico in questione. Nel caso in questione, quindi, la FIGC ha invaso (violando e falsamente applicando la legge n. 280/2003) la competenza del giudice ordinario, sanzionando ingiustamente e sproporzionalmente l''As. Taranto calcio per motivi patrimoniali, di cui è competente il giudice ordinario, privando, quindi, gli odierni ricorrenti, e, quindi, tutta la città di Taranto tifosa del titolo sportivo necessario per accedere alla Serie B di calcio, con la privazione conseguenziale di tutti i benefici sociali, culturali, turistici ed economici, oltre a ledere ed "uccidere" l''interesse pubblico dei ricorrenti alla regolarità del campionato e l''interesse della stessa utenza sportiva al mantenimento di quel risultato sportivo faticosamente conquistato (nel rispetto del principio di concorrenza sportiva) anche con il proprio impercettibile, ma sostanziale, contributo emotivo, passionale e di onore dato sugli spalti, che racchiude in sé la "magia" ed il senso stesso di tutto il sistema sportivo e calcistico, tanto da essere vanificato oggi per ragioni arbitrariamente extrasportive".