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Milan, Giudice Sportivo chiude lo stadio: il comunicato integrale

autore
Antonio Gaito
lunedì 7 ottobre 2013, 18:302013
autore Antonio Gaito
07.10.2013 18:302013
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Spor

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di campionato
sostenitori delle Società Bologna, Catania, Fiorentina, Hellas Verona, Lazio, Napoli
Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS,
introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed ammenda di € 50.000,00: alla Soc. MILAN per
avere alcune centinaia di suoi sostenitori, alcuni minuti prima dell'inizio della gara, al 6° ed al 43° del secondo tempo, intonato un insultante coro espressivo di discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori di altra società; seconda violazione (confronta C.U. 47 del 23 settembre 2013); sanzione minima ex art. 11, n. 3 e 18, comma 1, lettera d); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 5° e al
35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser sul volto di un calciatore della squadra avversaria; recidiva; per avere inoltre, nel corso del gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo,
indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l'Arbitro e alcuni calciatori avversari; e per avere inoltre, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza