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ESCLUSIVA TMW - Avv. Di Cintio: "Vi spiego il caso Nocerina"

ESCLUSIVA TMW - Avv. Di Cintio: "Vi spiego il caso Nocerina"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
giovedì 30 gennaio 2014, 11:472014
di Gianluca Losco
fonte Alessio Alaimo

Sono state decise mercoledì 29 gennaio dalla Commissione Disciplinare Nazionale le sanzioni relative al deferimento della Nocerina  e di alcuni suoi tesserati in merito al match tra Salernitana e Nocerina, la partita di Lega Pro interrotta lo scorso 10 novembre dopo 21 minuti di gioco per raggiunto numero minimo dei giocatori della compagine rossonera. 
TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva l'avv. Cesare Di Cintio, già relatore agli incontri formativi organizzati dal Comitato Scientifico della Lega Pro e destinati ai dirigenti ed amministratori dei clubs, per commentare con lui le decisioni dei giudici.

Avvocato, cosa è stato deciso?
"La Commissione Disciplinare Nazionale ha statuito l'esclusione della Nocerina dal campionato di appartenenza per illecito sportivo ex art. 7 Codice di Giustizia Sportiva. E' stata comminata questa sanzione in quanto, secondo i giudici, non potrebbe essere inflitta né una penalizzazione in classifica né la retrocessione all'ultimo posto, considerata la circostanza per cui in Prima Divisione in questa stagione sono bloccate le retrocessioni in vista della riforma della Lega Pro. Qualora la decisione, benché immediatamente esecutiva, venga confermata nei gradi successivi federali, sarà compito del Consiglio Federale inserire i molossi in un campionato di categoria inferiore. Sono stati inibiti per 3 anni e 6 mesi tre dirigenti della società campana e sono stati squalificati da un anno a 3 anni e 6 mesi sette tra tecnici e calciatori, mentre sono stati prosciolti altri sei giocatori".

La Nocerina è stata retrocessa per illecito sportivo?
"Attenzione, vorrei sottolineare come si tratti solo del giudizio di primo grado. E' stato applicato l'art. 7 del CGS, che configura come illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Secondo i giudici pertanto le condotte dei deferiti sarebbero sussumibili nella fattispecie di cui alla norma citata in quanto i deferiti con la loro condotta avrebbero alterato volontariamente l'andamento regolare della partita. Nel caso di specie, è stata accertata anche l'aggravante ex art. 7 comma 6 per l'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Ciò che colpisce, tuttavia, è il titolo di responsabilità ascritto alla Nocerina, ritenuta non direttamente ma solo oggettivamente responsabile per i fatti commessi dai suoi tesserati. Ciò in attuazione del disposto degli articoli 7, comma 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Viene così premiata la linea difensiva dei legali campani che sono riusciti ad evitare la responsabilità diretta della società dimostrando che il presidente Benevento, al momento della disputa della gara, non rappresentasse il club conformemente alle norme federali. La responsabilità oggettiva lascia ampio spazio alla strategia difensiva dei legali dei molossi al fine di tutelare al meglio la Nocerina".

Ci sono stati dei proscioglimenti e delle condanne.
"I dirigenti della Nocerina sono stati considerati gli artefici dell'illecito. I tecnici sono stati sanzionati perché sarebbe, nella prospettiva della Commissione Disciplinare Nazionale, stato ritenuto provato l'accordo intervenuto con i dirigenti al fine di delineare le attività da porre in essere per far terminare velocemente l'incontro. Sono stati invece condannati i calciatori usciti per infortunio perché, secondo quanto statuito, sarebbe convergente la volontà di non proseguire la gara. Per la Commissione Disciplinare Nazionale sarebbero da ritenersi esecutori dell'illecito. Sono stati invece assolti i giocatori sostituiti e i subentrati: i comportamenti di adesioni alle sostituzioni secondo l'organo giudicante devono ritenersi normali e privi di alternativa. E' stato colpito da squalifica anche il medico sociale perché sarebbe stato inerte di fronte agli infortuni".

Quali sono i rimedi?
"La Nocerina e le parti interessate possono impugnare la decisione davanti alla Corte di Giustizia Federale. Essendo il procedimento di illecito sportivo soggetto a termini abbreviati, le parti interessate hanno 48 ore dall'emissione della decisione per proporre appello in secondo grado".

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