Cuneo, il Giudice Sportivo respinge il ricorso per la sfida contro la Giana
In merito al ricorso presentato dal Cuneo e riguardante la gara Giana Erminio-Cuneo dello scorso 18 settembre, terminata 1-0 per la squadra di Gorgonzola, il Giudice Sportivo ha osservato:
> che dalla lettura degli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata sospesa al 42' del secondo tempo, a causa di un improvviso spegnimento delle torri dell'impianto d'illuminazione, per essere ripresa dopo circa 22 minuti;
> che la società Cuneo, nel ricorso in esame lamentando la violazione della disposizione di cui al punto 7 all.B) del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 (Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali) ha richiesto, a norma dell'art. 17 del C.G.S., in via principale di infliggere alla società Giana E. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, in subordine di disporre l'annullamento e la ripetizione della gara;
> che le predette richieste dalla società ricorrente debbono ritenersi infondate per le seguenti motivazioni:
a) il Com. Uff. n. 239/A della F.I.G.C. del 27.4.2015 non può essere considerato fonte normativa, ma esclusivamente determinazione dei Criteri Infrastrutturali necessari alla concessione della Licenza Nazionale, il cui potere inibitorio si esaurisce nel procedimento di rilascio della predetta licenza; pertanto il loro contenuto ha carattere meramente ordinatorio e non perentorio, e l'asserita violazione non può mai essere fonte di sanzioni quali quelle richieste dalla ricorrente;
b) in ogni caso a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio e della disposizione di cui all'art 60.delle N.O.I.F. nelle circostanze in esame la valutazione da parte del direttore di gara è insindacabile e quest'ultimo nella fattispecie ha anche applicato una regola fondamentale, anche se non scritta, che è quella del buonsenso.
Tutto ciò premesso ha deliberato di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Cuneo, confermando il risultato della gara acquisito in campo.