Serie B, Giudice Sportivo. 5mila euro di multa al Bari. Sanzionati altri sei club
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società Avellino, Crotone e Pescara
hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di 5.000,00: alla Soc. BARI
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottiglie piene d'acqua nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 5.000,00: alla Soc. CROTONE
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato numerose bottiglie piene d'acqua nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 2.000,00: alla Soc. PESCARA
per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 1.000,00: alla Soc. LATINA
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
accesso due fumogeni ed un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 1.000,00: alla Soc. PERUGIA
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
accesso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 1.000,00: alla Soc. SPEZIA
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
accesso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 1.000,00: alla Soc. VIRTUS LANCIANO
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.